Mattonelle di Diritto dei Beni Culturali: Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Parte Seconda, Titolo Primo, Capo Quarto – Circolazione in ambito nazionale. Sezione II

La prelazione

La prelazione di cui tratta la Sezione II del Capo IV del Titolo II del Codice è la prelazione artistica, che è cosa differente dalla prelazione legale. Senza addentrarsi troppo nella questione, la prelazione artistica consiste nel sostituirsi dello Stato all’acquirente nel momento in cui si ha denuncia di trasferimento a titolo oneroso di un bene culturale di proprietà privata tra un privato alienante e un privato acquirente. Poiché ogni negozio di beni culturali privati, dichiarati come tali ai sensi dell’art. 13 del Codice 42/2004, va denunciato alla Soprintendenza, la Soprintendenza può proporre allo Stato, cioè alla sua Direzione Generale di riferimento l’esercizio della prelazione.

(Altro sulla prelazione? leggi qui: alienazione e prelazione:infografica)

Art. 60

Quest’articolo tratta proprio dell’acquisto in via di prelazione: lo Stato, attraverso la Direzione Generale competente, oppure la Regione o altri enti pubblici territoriali interessati, possono acquistare in via di prelazione beni culturali alienati a titolo oneroso allo stesso prezzo stabilito nell’atto di alienazione. Se non è stabilito un prezzo per il bene in questione, esso è determinato d’ufficio dal soggetto che procede alla prelazione. Se l’alienante non ritiene giusto tale valore economico, esso è stabilito da un terzo, scelto di comune accordo dalle parti; in caso di disaccordo, la nomina è effettuata dal presidente del tribunale del luogo. La determinazione del prezzo è, ovviamente, impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Art. 61

Quest’articolo entra nel vivo della pratica dell’esercizio della prelazione. Individuato il bene, oggetto di prelazione, essa è esercitata entro 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento di cui all’art. 59 (v. post precedente). Se la denuncia è stata omessa o è stata presentata tardivamente, la prelazione è esercitata nel termine di 180 giorni dal momento in cui il ministero ha ricevuto la denuncia tardiva. In entrambi i casi, normale e straordinario, il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante e all’acquirente, dopodiché la proprietà passa allo stato. Prima della notifica, in ogni caso all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. Se la prelazione viene esercitata dal Ministero solo su parte delle cose alienate, l’acquirente può recedere dal contratto.

Art. 62

L’articolo in questione illustra il procedimento per la prelazione. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà la comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali. Nel termine di 20 giorni dalla denuncia, la regione e gli altri enti pubblici territoriali interessati formulano al ministero una proposta di prelazione predisponendo la necessaria copertura finanziaria della spesa e indicando le finalità di valorizzazione culturale del bene. Non dimentichiamo che se lo Stato o la regione esercitano una prelazione è per acquisire un bene dall’interesse culturale particolarmente importante che pertanto, per dovere costituzionale, va tutelato e messo in condizioni di essere fruito dalla comunità.

Il ministero può rinunciare all’esercizio della prelazione (comma 3), trasferendone la facoltà all’ente interessato, Regione o altro, entro 20 giorni (sempre dalla ricezione della denuncia). È questo ente, a questo punto, che assume l’impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienante entro 60 giorni dalla denuncia. La proprietà passa all’ente che ha esercitato la prelazione. Come nel caso precedente, se la denuncia è stata presentata tardivamente, i termini si allungano: la regione ha 90 giorni per formulare la proposta di prelazione, il ministero può rinunciare entro 120 giorni e la notifica della prelazione va presentata all’alienante entro 180 giorni.

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