Mattonelle di Diritto dei Beni Culturali: Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Parte Seconda, Titolo Primo, Capo Quarto – Circolazione in ambito nazionale. Sezione I

Alienazione e altri modi di trasmissione

Finora abbiamo visto la tutela applicata a beni culturali “fermi” nel loro status di appartenenza: Stato, enti pubblici territoriali e altri enti pubblici, privati senza fine di lucro, privati. Le cose cambiano, ed è in questa circostanza che maggiormente la mano dello Stato si fa sentire, nel momento in cui qualcuno decide di cambiare lo status di appartenenza di un bene in proprio possesso. Si parla allora di alienazione, cioè trasferimento di proprietà (possesso o detenzione) da un soggetto ad un altro a titolo oneroso o gratuito. L’alienazione è ciò che avviene comunemente per qualsiasi tipo di oggetto o cosa. Nel caso dei beni culturali ci sono alcune (tante) restrizioni. Il fine ultimo di tali restrizioni è la tutela del patrimonio culturale italiano, in modo tale da scongiurarne la dispersione.

Per approfondire: Alienazione e prelazione: infografica

La sezione I del Capo IV – Titolo II del Codice è intitolata proprio all’alienazione e altri modi di trasmissione. Per cominciare, però, prima di parlare di ciò che si può alienare, il Codice ci dice cosa è inalienabile.

Art. 53

Innanzitutto all’art. 53 viene espresso il concetto di beni del demanio culturale. Cos’è il demanio culturale? È costituito dai beni culturali che appartengono allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all’art. 822 del Codice Civile, il quale tratta del demanio pubblico. I beni del demanio culturale, mette subito in chiaro l’articolo, non possono essere alienati, né formare diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previste dagli articoli seguenti.

Art. 54

L’art. 54 ci dice quali sono i beni inalienabili:

Un aspetto che vale la pena di notare è che il comma 2 lett. a costituisce la base di partenza per la verifica dell’interesse culturale, ovvero: la richiesta di alienazione e quindi di sdemanializzazione di beni di proprietà statale è alla base dell’avvio del procedimento di verifica dell’interesse culturale su istanza di parte, come da art.12 del Codice. Cosa succede in sostanza? stando a tutto l’iter della verifica di interesse culturale, un ente pubblico per procedere alla sdemanializzazione di un proprio immobile al fine di alienarlo, deve richiedere la verifica dell’interesse culturale. In caso negativo l’oggetto potrà essere sdemanializzato e dunque alienato. Nel caso invece il bene sia riconosciuto di interesse culturale, allora diventa automaticamente inalienabile.

Per approfondire la verifica dell’interesse culturale:

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Parte Seconda, Titolo Primo, Capo Primo: Tutela; Oggetto della Tutela;

Verifica vs dichiarazione dell’interesse culturale

Art. 55, 55bis

Visti i beni culturali inalienabili, il Codice procede per gradi, andando a considerare l’ipotesi di alienare immobili appartenenti al demanio culturale. Quali? Il comma 1 dice espressamente “i beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’articolo 54, comma 1“. L’alienazione di questi beni è sottoposta ad autorizzazione del Ministero. Di fatto l’art. 55 regola l’autorizzazione all’alienazione. Siamo, è bene ricordarlo, nell’ambito dei beni di proprietà pubblica.

Innanzitutto l’art. 55 informa su cosa debba contenere la richiesta di autorizzazione ad alienare:

  • indicazione della destinazione d’uso in atto
  • programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene
  • indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l’alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento
  • indicazione della destinazione d’uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire
  • modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso.

L’autorizzazione è rilasciata dal Soprintendente (sentita la regione e per suo tramite gli enti pubblici territoriali interessati). Cosa fa questo provvedimento?

Seguono, ai commi successivi, tutte le varie indicazioni e specifiche, volte sempre ad un maggior controllo della circolazione interna di beni culturali. Importante il comma 3-sexies, che dice che in ogni caso le opere e i lavori di qualunque genere sui beni alienati vanno sottoposti all’autorizzazione ex. art.21.

L’art. 55-bis recita che le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’atto di alienazione e sono oggetto di apposita clausola risolutiva espressa.

Art. 56

Il Codice passa poi ad illustrare altre alienazioni soggette ad autorizzazione:

Relativamente ai beni culturali appartenenti a Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali, diversi da quelli indicati agli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1, l’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alinazione non derivi danno alla loro conservazione e non venga meno la pubblica fruizione. La pubblica fruizione è sempre fondamentale per i beni di proprietà statale. Naturalmente anche in questo caso vale il principio per cui per qualsiasi lavoro o intervento su questi beni alienati ha bisogno della preventiva autorizzazione ex art. 21.

Art. 57

Un brevissimo articolo ci informa che se si intende alienare un bene in favore dello Stato, tale alienazione non è soggetta ad autorizzazione. Ovviamente, aggiungo.

Art. 57bis

L’articolo riguarda le procedure di trasferimento di immobili pubblici. In esso si ribadisce che ciò che è scritto agli articoli precedenti, 54, 55 e 56, si applica ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione ed utilizzazione anche a fini economici di beni immobili pubblici di interesse culturale, mediante l’alienazione, la concessione in uso o la locazione (affitto): in sostanza, quindi, si ribadisce che è necessaria l’autorizzazione nei casi previsti di volta in volta dal singolo bene (se rientra cioè nei beni inalienabili o nei beni la cui alienabilità è soggetta ad autorizzazione).

Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale, le prescrizioni contenute nell’alienazione vanno registrate nell’atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte nei registri immobiliari. Se ciò non avviene, per inadempienza del concessionario o del locatario, la concessione o il contratto di locazione vengono annullati e senza indennizzo.

Art. 58

Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni alienabili previa autorizzazione, e dei singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri beni appartenenti ad altri enti anche privati ed anche stranieri, qualora dalla permuta derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale oppure l’arricchimento delle pubbliche raccolte.

Art. 59

Gli atti che trasferiscono in tutto o in parte e a qualsiasi titolo la proprietà oppure la detenzione, nel caso dei beni mobili, di beni culturali tra privati, devono essere denunciati al ministero. Questa denuncia di trasferimento dev’essere fatta entro 30 giorni dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo gratuito o oneroso o di trasferimento della detenzione; dall’acquirente in caso di trasferimento dovuto a procedure di vendita forzata o fallimentare; dall’erede o dal legatario nel caso di successione a causa di morte. Nel caso dell’erede, il termine per lui per presentare la denuncia di trasferimento decorre dal momento in cui accetta l’eredità, mentre per il legatario il termine decorre dalla comunicazione notarile, salvo rinuncia.

La denuncia va presentata al soprintendente competente e contiene:

  • i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione di esse o dei loro rappresentanti legali
  • i dati identificativi dei beni
  • l’indicazione del luogo in cui si trovano i beni
  • l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento
  • l’indicazione del domicilio in Italia delle parti.

Una denuncia priva di uno di questi elementi è considerata nulla.

Nel caso di negozio tra privati, quindi di denuncia di trasferimento di beni culturali, se la Soprintendenza ravvede un interesse culturale nel bene oggetto del trasferimento, può fare proposta di prelazione alla sua Direzione Generale. La prossima sezione del Codice è infatti dedicata alla prelazione artistica.

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