Dopo la Parte Prima, tanto introduttiva quanto fondamentale, perché espone i principi fondamentali su cui si fonda l’Ordinamento italiano in materia di Beni Culturali, il Codice 42/2004 entra finalmente nel vivo. Lo fa con i due articoli, 10 e 11, che descrivono quali sono per l’Ordinamento italiano i Beni Culturali. In effetti tutti gli articoli precedenti e seguenti si rifanno a questi due articoli cardine, perché in essi sono indicate tutte le casistiche. Gli articoli 10 e 11 rispondono alla domanda: quali sono i Beni Culturali?
Quali sono i Beni Culturali?
Risponde, per cominciare, l’articolo 10 che, in 3 commi, illustra i tre casi fondamentali in cui rientrano i Beni Culturali.
l 3 commi 1, 2, 3, regolano altrettante situazioni in cui possono trovarsi i Beni Culturali. Secondo il comma 1, infatti essi sono:
“le cose mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti territoriali, nonché ad ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.”
Trattandosi di beni di appartenenza pubblica, per questi beni, perché siano riconosciuti tali deve intervenire la verifica dell’interesse archeologico di cui all’art. 12.
Al comma 2 dell’art.10 appartengono:
“le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico (…)”
Si tratta di beni culturali ex-se, in quanto appartenenti già ad istituzioni pubbliche, pertanto non c’è bisogno che per essi intervenga la dichiarazione di interesse culturale: non è necessario, in sostanza, che di ogni oggetto appartenente alla collezione di un museo venga avviata la verifica con annessa dichiarazione di interesse culturale: sarebbe una cosa ridondante e non necessaria, per cui l’interesse culturale dei beni in questione viene dato per certo e scontato.
Al comma 3 segue un lungo elenco di cose che sono considerate beni culturali quando intervenga la dichiarazione di interesse culturale:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle
indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come
complesso un eccezionale interesse.
Un’ulteriore specificazione delle categorie di beni ricomprese al comma 1 (beni di proprietà pubblica) e al comma 3 (beni di proprietà privata) si ritrova al comma 4:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale
Infine, al comma 5, si sottolinea come le opere di autore ancora vivente e non anteriori a 50 anni se mobili, e a 70 anni se immobili non sono soggette alla normativa di tutela.
Art. 11
Anche l’articolo 11 descrive quali sono i beni culturali secondo l’ordinamento italiano, ma lo fa da un altro punto di vista rispetto all’articolo 10; parla infatti di beni che sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela, le quali vengono richiamate espressamente nel Codice (clicca sull’immagine per ingrandire):

Art. 12
Dopo aver visto quali sono i beni oggetto di tutela occorre capire in quale modo si sviscera l’attività di tutela. Stando alla definizione che di essa dà l’art.3 del Codice 42/2004, essa si basa su un’adeguata attività conoscitiva: prima cosa imprescindibile è dunque sapere cosa è bene culturale e cosa no. L’art.12 regola cosa è bene culturale di proprietà pubblica; regola cioè i beni rientranti nel comma 1 dell’art. 10. Per verificare se essi sono beni culturali oppure no occorre la verifica dell’interesse culturale. Essa è trattata all’art.12 del Codice. Per procedere alla verifica, occorre che un ente pubblico (o ente privato senza fine di lucro, o ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) faccia richiesta al Segretariato Regionale. Occorre dire che i beni appartenenti a enti pubblici appartengono al demanio se immobili e al patrimonio indisponibile dello Stato se mobili (artt. 822 e 826 del Codice Civile). La verifica dell’interesse culturale serve all’ente pubblico, all’atto pratico, per capire se il bene in questione può essere sdemanializzato oppure no. Viene avviato il procedimento di verifica da parte della soprintendenza competente territorialmente, la quale presenta una sua relazione tecnico-scientifica al Segretario Regionale. In sede di CoRePaCu (Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale) viene stabilito se il bene è effettivamente culturale, ovvero se la verifica ha dato esito positivo, e viene adottata la Dichiarazione di Interesse Culturale. A questo punto il bene, che per tutta la durata del procedimento era stato sottoposto a misure cautelari di tutela, è definitivamente dichiarato bene culturale. Se si tratta di un bene immobile, la dichiarazione viene notificata anche agli enti territoriali e iscritta nei registri immobiliari.
Art. 13
La Dichiarazione di Interesse Culturale accerta la sussistenza dell’interesse culturale delle cose di volta in volta sottoposte a verifica. Per semplificazione si può dire che il procedimento di interesse culturale riguarda i beni di proprietà privata, ma l’atto di dichiarazione è adottato anche per i beni di proprietà pubblica la cui verifica ha dato esito positivo. Il procedimento (cui è dedicato l’art. 14) viene avviato d’ufficio dal Soprintendente e segue le prescrizioni della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo: di fatto ci vuole un responsabile del procedimento, solitamente il soprintendente, che notifica al proprietario, possessore o detentore del bene l’avvio del procedimento. Questo soggetto ha tempo minimo 30 giorni per presentare documentazione utile ai fini del procedimento, documentazione che verrà esaminata ai fini dell’esito di esso. Per tutta la durata del procedimento (120 giorni in totale) il bene è comunque sottoposto alle disposizioni cautelari di tutela, a prescindere dall’esito che il procedimento avrà. Se il procedimento ha esito positivo, ovvero in sede di CoRePaCu viene adottata la Dichiarazione di interesse culturale, il bene è definitivamente sottoposto alla normativa in materia di tutela, regolamentata nel prosieguo del Codice 42/2004.
Importante: la Dichiarazione di Interesse Culturale viene adottata sia nel caso di beni di proprietà privata che nel caso di beni di proprietà pubblica. Cambia soltanto l’iter che conduce alla Dichiarazione, ma è essa l’atto che fa sì che una cosa sia bene culturale.
Art. 14
Il Procedimento di dichiarazione di interesse culturale segue quanto stabilito dalla Legge 241/1990. Responsabile del procedimento è il Soprintendente che per prima cosa comunica al proprietario, possessore o detentore, l’avvio del procedimento stesso. Questo contiene innanzitutto gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa e le misure cautelari alle quali la cosa, mobile o immobile che sia, va sottoposta per tutta la durata del procedimento, a prescindere da quale ne sarà l’esito. La comunicazione di avvio del procedimento viene inoltrata anche al Comune e alla città metropolitana nel caso si tratti di un immobile.
Art. 15
In quanto procedimento amministrativo, l’esito viene notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa; se si tratta di beni immobili, il provvedimento di interesse culturale è trascritto nei registri immobiliari.
Art.16
Avverso il provvedimento di dichiarazione è ammesso ricorso al ministero per motivi di legittimità e merito, entro 30 giorni dalla notifica della dichiarazione. Ciò comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ma non le misure cautelari di tutela: ciò vuol dire che sull’oggetto non si può intervenire deliberatamente fino a che non si sia concluso tutto l’iter.
È la Direzione Generale competente che si occupa di dirimere il ricorso, previa consultazione con il Comitato Tecnico-Scientifico competente, e si esprime entro 90 giorni.
(Per approfondire leggi: verifica vs dichiarazione dell’interesse culturale)
Art.17
Si diceva all’inizio che fondamentale ai fini della tutela è la conoscenza di ciò che è da tutelare. Per questo l’art. 17, apparentemente scollegato dagli articoli precedenti, parla di catalogazione. Chiunque si occupi di beni culturali lo sa: la catalogazione è fondamentale ai fini della conoscenza quantitativa e qualitativa dei beni. La catalogazione è ad esempio la prima cosa da fare, fondamentale, nella collezione di un museo, perché consente di conoscere e di localizzare un oggetto immediatamente. Il discorso è valido in generale per tutte le tipologie di beni culturali, riconosciuti come tali o perché rientranti al comma 2 dell’art.10 o perché individuati a seguito di verifica e di dichiarazione di interesse culturale. L’art 17 regola dunque le attività di catalogazione, dicendo che il ministero assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività, che devono essere stabilite, in accordo con le regioni, metodologie comuni di intervento, e che, con la collaborazione delle università, vanno stabiliti programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione.
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