Mattonelle di Diritto dei Beni Culturali: alienazione e prelazione

Alienazione di Beni Culturali

I Beni Culturali costituiscono patrimonio culturale della nazione. Ma ciò non significa che la loro proprietà sia inamovibile. Abbiamo visto che possono essere di proprietà pubblica, cioè appartenenti allo Stato, ad enti pubblici territoriali (comuni, regioni, città metropolitane), ad enti pubblici non territoriali, e a persone giuridiche private private senza fini di lucro, ivi compresi gli organi religiosi civilmente riconosciuti. E poi possono essere privati. Sia come beni pubblici che come beni privati essi possono veder mutare la loro proprietà. È quella che con termine giuridico viene chiamata alienazione: il proprietario aliena da sé, dunque trasferisce, la proprietà del bene ad un altro soggetto. L’alienazione può essere a titolo gratuito o oneroso, e può avvenire sia tra enti pubblici che tra privati. Vi sono però alcune differenze.

Nel caso dei beni pubblici il Codice 42/2004 individua tutto un elenco di categorie di beni per i quali è vietata l’alienabilità. Sono i cosiddetti beni del patrimonio del demanio culturale: immobili e aree di interesse archeologico, monumenti nazionali, raccolte di musei, pinacoteche, biblioteche, archivi (v. nell’infografica qui sotto l’elenco completo). Sono invece sottoposte ad obbligatoria autorizzazione ministeriale prima dell’alienazione altre categorie di beni, non rientranti nei beni inalienabili. Per ottenere l’autorizzazione occorre indicare la destinazione d’uso in atto, le misure necessarie da attuare per la conservazione del bene, gli obiettivi di valorizzazione che si vogliono perseguire e, naturalmente, l’indicazione della destinazione d’uso prevista.

Vi propongo un’infografica riassuntiva, sui temi dell’alienazione e della prelazione contenuti nel Codice dei Beni Culturali e Paesaggio 42/2004:

alienazione

La prelazione

La prelazione è forse l’aspetto più curioso nella materia delle alienazioni. In sostanza con l’esercizio della prelazione, lo Stato si sostituisce all’acquirente in una situazione di vendita, quindi di passaggio di proprietà a titolo oneroso, da un soggetto proprietario a un altro. Naturalmente l’oggetto della vendita è un bene culturale, sia esso mobile o immobile (dunque già noto e dichiarato come tale), e lo stato interviene per assicurarsene la proprietà in modo che esso non vada disperso. Se non interviene lo stato, può comunque intervenire un ente territoriale, la Regione, per esempio. Siccome si tratta di una forte ingerenza statale nel diritto di proprietà privata altrui, la prelazione avviene allo stesso prezzo stabilito nell’atto di compravendita, oppure, se il prezzo non è stato ancora concordato dalle parti, esso è stabilito d’ufficio dal soggetto che procede all’alienazione (art. 60 co.2), o avviene al prezzo stabilito da un terzo soggetto concordato dalle parti (art. 60 co.3). Il bene culturale oggetto della prelazione rimane in custodia presso il proprietario fintanto che non si è concluso il procedimento di prelazione, dopodiché la proprietà diventa statale (o dell’ente che si è interessato all’esercizio della prelazione).

Anche se è il Soprintendente che avvia e porta a termine il procedimento, è la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ad adottare il provvedimento di prelazione, come da art. 15 del DPCM 171/2014 che regola la prima fase dell’ultima riforma del MiBACT.

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