Mattonelle di Diritto dei Beni Culturali: Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Parte Seconda, Titolo Primo, Capo Quinto – Circolazione in ambito internazionale. Sezione I – Ibis

Principi in materia di circolazione internazionale

Fino a qui il Codice ha regolato dapprima i beni culturali nel loro essere oggetti di tutela; poi ne ha trattato come oggetti, o immobili, che possono eventualmente mutare la loro proprietà e possono circolare nel territorio nazionale. Ora è giunto il momento di considerare l’uscita dal territorio nazionale e la circolazione internazionale sia nell’ambito dell’Unione Europea che al di fuori. Il fine degli articoli seguenti è sempre quello di tutelare il bene culturale e l’integrità del patrimonio culturale nazionale. Per questa materia il Codice recepisce, comunque, la normativa UE in materia, pertanto deve adattarsi alle regole UE della Circolazione Internazionale così come dettato dalle Convenzioni Internazionali e dalla Convenzione UNIDROIT.

Art 64bis

Quest’articolo esaurisce da solo la Sezione I del capo V, dedicata ai Principi in materia di circolazione internazionale. Tali principi sono riportati nei tre commi dell’articolo, titolato al controllo sulla circolazione:

  • Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti
  • il controllo è esercitato nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario e degli impegni assunti con la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Questo controllo è funzione di preminente interesse nazionale
  • I beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci nell’ambito della circolazione internazionale.

Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale

Si intitola così la sezione Ibis del Capo V del Titolo II del Codice. Secondo uno schema già consolidato per le sezioni precedenti, il Codice inizia col dire cosa è vietato in assoluto e cosa via via può essere autorizzato.

Art. 65

L’articolo delinea tutte le categorie di beni culturali dei quali è vietata l’uscita definitiva, di quelli soggetti ad autorizzazione e di quelli per i quali invece l’autorizzazione non è necessaria:

Art. 66-67

Si può dare la possibilità che cose o beni culturali mobili debbano uscire temporaneamente dal territorio nazionale per mostre o esposizioni. In tal caso è prevista l’autorizzazione. L’uscita per mostre o esposizioni è trattata all’art. 66: possono uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati all’art. 65 commi 1, 2 lett.a) e 3. Non possono comunque uscire beni che possono subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni sfavorevoli, né beni che costituiscono il fondo principale di una determinata sezione o collezione di un museo o altro luogo della cultura.

All’art. 67 invece si regola l’autorizzazione all’uscita temporanea per i beni che costituiscano mobilio privato di cittadini italiani che ricoprono cariche presso sedi diplomatiche o organizzazioni internazionali: tale autorizzazione dura per tutta la durata del mandato di costoro, dopodiché i beni devono rientrare. Altri casi di uscita temporanea autorizzata si hanno nel caso di cose che costituiscano l’arredamento delle sedi diplomatiche oppure nel caso in cui i beni debbano essere sottoposti ad analisi, esami e interventi di conservazione da eseguire necessariamente all’estero. Ancora: è autorizzata l’uscita temporanea in attuazione di accordi internazionali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per non più di 4 anni, rinnovabili una volta sola.

Invece, non è soggetta ad autorizzazione l’uscita temporanea di mezzi di trasporto aventi più di 75 anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, a meno che non sia intervenuta per essi la Dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13.

Art. 68

Necessario per autorizzare l’uscita in via definitiva di alcuni beni culturali è l’attestato di libera circolazione.  Esso serve per attestare che l’uscita del bene non comporta un danno o un detrimento al patrimonio culturale nazionale. I beni che possono uscire definitivamente sono quelli elencati all’art. 65 comma 3: a chiunque appartenenti che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga oltre 50 anni; gli archivi e i singoli documenti appartenenti a privati, che presentino interesse culturale, le cose di cui all’art.11, comma 1, lettere f, g, h, a chiunque appartenenti.

L’articolo spiega tutto l’iter del procedimento che porta all’attestato o al diniego di esso: innanzitutto occorre che chi voglia portare fuori dal territorio nazionale un bene ne faccia denuncia alla Soprintendenza all’Ufficio Esportazione presentando fisicamente l’oggetto. L’Ufficio Esportazione entro 3 giorni dà notizia alla Direzione Generale competente che entro 10 giorni si esprime. A questo punto l’Ufficio Esportazione rilascia o nega con motivato giudizio l’attestato di libera circolazione dandone comunicazione all’interessato entro 40 giorni. Nella valutazione circa il rilascio dell’attestato l’Ufficio Esportazione accerta se le cose presentate hanno interesse storico, artistico, archeologico, ecc., a termini dell’articolo 10. Si attiene, per compiere questa valutazione, ad indirizzi di carattere generale stabiliti dalla Direzione Generale competente di concerto con il Comitato scientifico competente.

L’attestato di circolazione ha validità triennale. Il diniego, invece, comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale, come previsto all’articolo 14. A questo punto il bene è sottoposto alle misure cautelari di tutela previste dall’articolo 14, ovvero non può essere esportato e non si può intervenire su di esso, per tutta la durata del procedimento.

 Art. 69

Avverso il diniego dell’attestato di libera circolazione è ammesso ricorso al Ministero per motivi di legittimità e merito, entro i successivi 30 giorni. La Direzione Generale competente, sentito a sua volta il Comitato tecnico-scientifico competente, decide sul ricorso entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso. Per questo tempo il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma il bene rimane ugualmente assoggettato alle misure cautelari di tutela.

Art. 70

L’Ufficio Esportazione può anche proporre al ministero l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l’attestato di libera circolazione. In tal caso l’oggetto resta in custodia presso l’ufficio esportazione fino alla conclusione del procedimento che, in questo caso è prorogato di 60 giorni. Il provvedimento di acquisto è notificato al proprietario entro 90 giorni. Fino a che non sia pervenuta la notifica dell’acquisto coattivo, il proprietario può rinunciare all’uscita dell’oggetto e a provvedere al ritiro del medesimo. In sostanza, se il proprietario vuol far uscire dal territorio nazionale definitivamente un oggetto, senza che vi sia un’alienazione, ma semplicemente un trasferimento all’estero, lo Stato può acquistare coattivamente l’oggetto, onde evitare che esso, uscendo dal territorio nazionale, costituisca una perdita per il patrimonio culturale della nazione. Questa decisione può avvenire solo grazie ad una valutazione tecnica dell’Ufficio Esportazione che sottopone la questione alla Direzione Generale competente.

Il ministero può anche decidere di non procedere all’acquisto e, così come avviene per la prelazione, ne dà comunicazione alla regione, la quale ha facoltà di acquistare il bene. Anche in questo caso la notifica del provvedimento è comunicata al proprietario entro 90 giorni.

Art. 71

Oltre all’attestato di libera circolazione, che serve per l’uscita definitiva dal territorio nazionale, esiste l’attestato di circolazione temporanea, che deve procurarsi chiunque voglia far uscire in via temporanea le cose indicate agli articoli 66 e 67, avendo cura di fare denuncia e di presentarle fisicamente all’Ufficio Esportazione. Nella denuncia dev’essere indicato il valore venale della cosa e il responsabile della sua custodia all’estero. L’Ufficio Esportazione rilascia o nega con motivato giudizio l’attestato entro 40 giorni dalla presentazione della cosa; avverso il diniego è ammesso ricorso amministrativo come da articolo 69. Anche in questo caso, nella valutazione circa il rilascio o il diniego dell’attestato, l’Ufficio Esportazione si attiene ad indirizzi di carattere generale stabiliti dalla Direzione generale competente, sentito il competente comitato tecnico-scientifico.

L’attestato indica anche il termine per il rientro delle cose, che è prorogabile a richiesta dell’interessato, ma che non deve superare i 18 mesi, a meno che non si tratti dei beni indicati all’art. 67 co.1. Il rilascio dell’attestato è subordinato all’assicurazione dei beni da parte dell’interessato. Se si tratta di beni di proprietà pubblica, l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. Per i beni di cui all’articolo 65 comma 1 (divieto di uscita definitiva) e 65 comma 3(autorizzazione per uscita definitiva), l’uscita temporanea è garantita mediante cauzione. Essa però non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche.

Art. 72

Dopo aver guardato ai casi di uscita dal territorio nazionale, il Codice si occupa anche dell’ingresso nel territorio nazionale. Ebbene, l’articolo 72 dice che la spedizione in Italia da uno stato membro dell’UE o l’importazione da un Paese terzo delle cose e beni di cui all’articolo 65 sono certificate, a domanda, dall’ufficio Esportazione.

I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di un’adeguata documentazione che permetta di identificare effettivamente la cosa o il bene comprovandone la provenienza dallo stato estero. Tali certificati hanno validità di 5 anni e possono essere prorogati.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.