Il commercio di beni culturali
Anche se con tutte le limitazioni che abbiamo visto, il commercio di cose di interesse culturale non è negato in assoluto. Ma deve comunque sottostare ad una serie di norme e di controlli che sono a garanzia sia del bene che dell’acquirente. Sì, perché il rischio di truffa, per chi vuole comprare un oggetto d’arte o antico, è sempre dietro l’angolo…
art. 63
L’articolo regola l’obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro e l’obbligo di denuncia della vendita o dell’acquisto di documenti. L’autorità di pubblica sicurezza, abilitata a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al Soprintendente e alla regione copia di questa dichiarazione, che è presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti alla lettera A dell’Allegato A del Codice 42/2004. E quali sono queste cose?

Coloro che esercitano il commercio di queste cose (per capirci: antiquari, case d’aste, gallerie d’arte) annotano giornalmente le operazioni eseguite sul registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza. Insieme all’oggetto ne vengono annotate le caratteristiche, in modo da lasciare una documentazione quanto più accurata. I Carabinieri del Nucleo Tutela dei Beni Culturali, previa delega del soprintendente, svolgono funzioni ispettive, volte a verificare che chi esercita il commercio effettivamente registri tutto con le descrizioni adeguate delle cose.
Per quanto riguarda il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita hanno l’obbligo di comunicare al soprintendente archivistico l’elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita; stessa cosa vale per i privati proprietari (possessori o detentori a qualsiasi titolo) di archivi che acquisiscano documenti di interesse storico, entro 90 giorni dall’acquisizione. Entro 90 giorni il soprintendente può avviare il procedimento di interesse culturale.
Art. 64
Onde evitare la truffa e a garanzia dell’acquirente, il Codice stabilisce che chiunque venda opere di pittura, scultura, grafica, oggetti d’antichità, di interesse storico o archeologico, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità e la provenienza. Ciò serve per tutelare l’acquirente il quale così conosce la tracciabilità dell’oggetto acquistato. Questa prassi è tanto più utile nel momento in cui indagini dei Carabinieri del Nucleo Tutela dei Beni Culturali bussino alla porta. Sarà importante per l’acquirente dimostrare la buona fede dell’acquisto producendo la documentazione fornita all’atto di vendita.