Mattonelle di Diritto dei Beni Culturali: Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Parte Seconda, Titolo Primo, Capo Quinto – Circolazione in ambito internazionale

Esportazione dal territorio dell’Unione Europea: artt. 73 e 74

La sezione II del Capo V del Titolo II del Codice è dedicata all’esportazione dall’Unione Europea e consta di appena due articoli, il 73 e il 74, nei quali di fatto si richiamano il Regolamento CE 116/2009 relativo all’esportazione di beni culturali e la Direttiva UE n.2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

L’art. 73 è intitolato “Denominazioni” ed è l’articolo che appunto individua nel Regolamento CE 116/2009 e nella Direttiva UE 2014/60/UE le norme internazionali cui anche lo Stato italiano si attiene nel regolare l’esportazione di beni culturali e l’azione di restituzione di beni usciti illecitamente dal territorio nazionale.

L’art. 74 afferma che l’esportazione al di fuori del territorio dell’UE è disciplinato dal Regolamento CE 116/2009. Ai fini del regolamento, gli Uffici Esportazioni delle Soprintendenze sono le autorità competenti al rilascio delle licenze di esportazione.  Queste possono essere di tre tipi:

  • Licenza normale: è la licenza utilizzata per tutte le esportazioni soggette al regolamento;
  • Licenza aperta specifica: copre la ripetuta esportazione temporanea di uno specifico bene culturale da parte di una persona o ente che ne è proprietario o in legittimo possesso, oppure che utilizza o espone tale bene.
  • Licenza aperta generale: copre l’esportazione temporanea di beni culturali appartenenti alla collezione permanente di un museo o di un’altra istituzione.

La licenza è rilasciata dall’ufficio di esportazione insieme all’attestato di libera circolazione ed è valida per 6 mesi.

Disciplina in materia di restituzione, nell’ambito dell’Unione Europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno stato membro

La sezione III tratta della restituzione di beni culturali sottratti illecitamente allo Stato membro che faccia domanda di restituzione.

Art. 75

credits: dailystorm.it

Nell’ambito dell’Unione Europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno stato membro è regolata dalla Direttiva UE 2014/60/UE. In essa si intende per bene culturale un bene che è stato definito tale dallo stato membro al quale è stato sottratto e per il quale quindi, quel bene fa parte del patrimonio culturale. È illecita l’uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno stato membro in violazione della legislazione di quello stato in materia di protezione del patrimonio culturale o del Regolamento CE 116/2009 in caso di anomalie nel rilascio o nel rispetto dei termini della licenza di esportazione, o ancora in caso di mancato rientro dei beni nei termini del provvedimento di autorizzazione all’esportazione temporanea.

Art. 76

In Italia il Segretariato Generale assicura assistenza e collaborazione a favore degli stati membri dell’UE in materia di ritrovamento e restituzione dei beni culturali appartenenti ad altro stato membro. Il Segretariato Generale:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla
identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all’articolo 75, purché tali operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti
pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la
sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce l’amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l’effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Artt. 77-78

Scordatevelo: la Gioconda non ci deve essere restituita! Sono ben altri i nostri beni culturali sottratti illecitamente per i quali viene promossa azione di restituzione

Gli stati membri possono esercitare l’azione di restituzione per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, cioè il tribunale del luogo in cui il bene si trova. L’atto di citazione deve contenere:

  • un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale
  • la dichiarazione delle autorità competenti dello stato interessato che quel bene è uscito illecitamente dal territorio nazionale

L’atto di citazione è notificato al possessore o detentore del bene e al Ministero che lo annota nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione. Il Ministero a questo punto notifica l’avvenuta trascrizione, attraverso un apposito modulo IMI stabilito dal Regolamento UE 1024/2012 adattato ai beni culturali.

L’azione di restituzione è promossa entro 3 anni a decorrere dal giorno in cui l’Autorità richiedente scopre che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne conosce il possessore o detentore. L’azione di restituzione va in prescrizione entro i 30 anni dal giorno dell’uscita del bene dal territorio dello Stato richiedente, a meno che non si tratti di beni di collezioni pubbliche statali, museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche, istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose.

Artt. 79-80

Può succedere che il possessore o detentore del bene di cui è richiesta l’azione di restituzione sia in buona fede, ovvero abbia acquistato o sia venuto in possesso del bene credendo che non ci fosse nulla di illecito nel suo acquisto. In tal caso costui ha diritto a un indennizzo nel momento in cui il bene gli viene preso per essere restituito allo Stato richiedente. Per ottenere l’indennizzo, però, egli deve dimostrare di aver usato all’atto dell’acquisizione la diligenza necessaria. Perché questa sia dimostrata occorre che l’interessato disponga di tutta la documentazione necessaria a far sì che egli non potesse sospettare di essere nel mezzo di un’azione illecita. Al momento in cui viene conferito l’indennizzo perché il soggetto è riuscito a dimostrare la sua buona fede, lo Stato che paga può rivalersi sull’autore dell’illecito, cioè sul responsabile dell’illecita fuoriuscita del bene dallo Stato. L’indennizzo è corrisposto dallo Stato (art. 80) e del pagamento con la consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari designati dal ministero.

Artt. 81-82-83

Le spese relative alla ricerca, rimozione e custodia temporanea del bene da restituire sono a carico dello Stato richiedente (art. 81). Per quanto riguarda l’Italia, l’azione di restituzione è esercitata dal Ministero d’intesa con il Ministero degli Affari esteri, davanti al giudice dello stato membro dell’UE in cui si trova l’opera. In questa fase il ministero si avvale dell’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato (art. 82). Se il bene culturale restituito non appartiene allo Stato, il ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna del proprietario il quale, naturalmente, deve rimborsare le spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene. Può darsi il fatto che non sia noto il proprietario: in tal caso il Ministero comunica il provvedimento di restituzione sulla Gazzetta Ufficiale. Ma se l’avente diritto non ne richiede la consegna entro 5 anni da questa data di pubblicazione, allora il bene è acquisito al demanio dello Stato. A questo punto il Ministero dispone, in base al Regio Decreto 363/1913 (mai abrogato e tuttora in vigore) che il bene sia assegnato ad un museo o a un luogo della cultura, per assicurarne la migliore tutela e la fruizione nel contesto culturale più opportuno.

Artt. 84-85-86

Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall’Italia per assicurare l’esecuzione del Regolamento CE; al Parlamento italiano, invece, il ministro trasmette una relazione sulla circolazione dei beni culturali in ambito internazionale. Ogni tre anni il ministro predispone la relazione sull’applicazione del regolamento CE e ogni 5 anni sulla Direttiva UE.

Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti (art. 85).

Attraverso il Segretariato Generale, ufficio preposto alla trattazione della materia in ambito internazionale, viene promossa un’attività di collaborazione, conoscenza del patrimonio nazionale e della legislazione in materia con gli altri stati membri dell’UE. (art. 86)

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