La sezione IV del Capo V del Titolo II del Codice tratta in due articoli, 87 e 87bis la disciplina in materia di interdizione dell’illecita circolazione internazionale dei beni culturali, per la quale si rifà sostanzialmente a due convenzioni: la Convenzione UNIDROIT all’articolo 87 e la Convenzione UNESCO del 1970 all’articolo 87bis. Di cosa si tratta?
Convenzione UNIDROIT
Firmata a Roma nel 1995 ed entrata in vigore in Italia nel 2000, la Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati si pone come obiettivo quello di trovare una disciplina uniforme, per gli stati aderenti, in materia di restituzione dei beni rubati al legittimo proprietario e trasferiti all’estero e di ritorno nello stato di provenienza dei beni illecitamente esportati. Senza se e senza ma, dopo i primi due articoli, uno che spiega gli intenti della Convenzione, l’altro che definisce cosa sono i beni culturali secondo la convenzione, l’articolo 3 al primo comma stigmatizza nella roccia il principio fondamentale:
il possessore di un bene culturale rubato deve restituirlo
Questo anche se il possessore è in buona fede.
La Convenzione UNIDROIT di fatto fornisce le indicazioni che sono state recepite nel nostro Codice dei Beni Culturali per quanto attiene l’azione di restituzione. È importante sottolineare la possibilità per il possessore in buona fede del bene sottratto illecitamente, di chiedere un indennizzo, che gli viene corrisposto dallo Stato che esercita l’azione di restituzione.
Convenzione UNESCO Parigi 1970
Si intitola “Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali“. All’articolo 1 fornisce una lunga elencazione di beni culturali, mentre all’articolo 2 si sottolinea che gli stati contraenti riconoscono che l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali costituiscono una delle cause principali di impoverimento del patrimonio culturale dei paesi d’origine di questi beni e che una collaborazione internazionale costituisce uno dei mezzi più efficaci per proteggere i rispettivi beni culturali contro tutti i pericoli che ne sono le conseguenze. All’articolo 3 si dice che:
Sono considerati illeciti l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà di beni culturali effettuati in contrasto con le disposizioni adottate dagli Stati partecipanti in virtù della presente Convenzione.
Seguono, agli articoli successivi tutte le misure che gli stati contraenti si impegnano a prendere per la tutela del patrimonio culturale individuando, dice l’articolo 5,
personale qualificato e in numero sufficiente per assicurare in maniera efficace le funzioni qui di seguito elencate:
a) contribuire all’elaborazione di progetti di testi legislativi e regolamentari al fine di consentire la protezione del patrimonio culturale e in particolare la repressione delle importazioni, esportazioni e trasferimenti di proprietà illeciti di beni culturali importanti;
b) costituire e tenere aggiornata, sulla base di un inventario nazionale di protezione, la lista dei beni culturali importanti pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale;
c) promuovere lo sviluppo o la creazione di istituzioni scientifiche e tecniche (musei, biblioteche, archivi, laboratori, atéliers, ecc.) necessari per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;
d) organizzare il controllo degli scavi archeologici, assicurare la conservazione in situ di alcuni beni culturali e tutelare alcune zone riservate a future ricerche archeologiche;
e) stabilire, nei confronti di persone interessate (direttori di musei, collezionisti, antiquari, ecc.), regole conformi ai principi etici formulati nella presente Convenzione e vigilare per il rispetto di tali regole;
f) esercitare un’azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare il rispetto verso il patrimonio culturale di tutti gli Stati e diffondere largamente la conoscenza delle disposizioni della presente Convenzione;
g) vigilare affinché un’appropriata pubblicità venga data ad ogni caso di sparizione di un bene culturale.
Va detto che l’Italia aveva già precorso i tempi con la creazione, già nel 1969, del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, da subito e da sempre impegnati nel contrasto al traffico illecito di beni culturali su scala internazionale (dedicata all’attività dei Carabinieri Nucleo Tutela era la mostra del 2016/2017 “Tutela tricolore” degli Uffizi di cui ho parlato qui)
La Convenzione istituisce l’uso del certificato di esportazione, in modo da controllare la circolazione internazionale dei beni e scongiurarne il più possibile così il traffico clandestino.
Interessante, all’articolo 10, il riferimento all’educazione come mezzo per combattere, attraverso l’informazione e la sensibilità sociale e culturale, il traffico illecito di beni culturali.
All’articolo 13 lett. d) un aspetto importante: il diritto imprescrittibile di ciascuno Stato parte della presente Convenzione, di classificare e dichiarare inalienabili alcuni beni culturali che per questo motivo non devono essere esportati, e a facilitare il recupero di tali beni da parte dello Stato interessato nel caso in cui essi siano stati esportati. Questa indicazione si ritrova nel Codice 42/2004 all’articolo 54 in cui si parla di beni inalienabili e all’articolo 65 commi 1 e 2 in cui si regola il divieto di uscita definitiva per alcune categorie di beni.
Infine si chiede agli Stati solerzia nel facilitare e collaborare alle indagini e alle operazioni di restituzione dei beni con gli stati contraenti che ne facessero richiesta, e di vigilare sull’importazione di beni da questi stati onde evitare che vi siano degli illeciti.