Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale
Questa parte è dedicata alle ricerche e ai ritrovamenti archeologici. I concetti fondamentali sono i seguenti: In sostanza lo Stato ha la riserva in materia di ricerche archeologiche, perché tutto ciò che si rinviene nel suolo (o nei fondali) è di proprietà dello stato: se immobile diventa proprietà demaniale, se mobile viene acquisito al patrimonio indisponibile (artt. 822 e 826 del Codice Civile). Le ricerche archeologiche sono dunque riservate allo stato e le cose ritrovate appartengono allo stato. Questo succede perché è lo Stato che assume in sé le funzioni di tutela e l’unico modo per poter tutelare le ricerche volte al ritrovamento di nuovi beni culturali è averne il controllo.
Art. 88
Lo Stato ha ogni competenza in materia di ricerche archeologiche e di opere per il ritrovamento di beni archeologici. A tal fine, laddove le ricerche debbano svolgersi su immobili (terreni) di proprietà privata, il Ministero, attraverso la Soprintendenza, può ordinare l’occupazione temporanea degli immobili. Al proprietario spetta un indennità per l’occupazione che può essere corrisposta in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate, se non interessano lo Stato.
L’occupazione temporanea ha un inizio e una fine ben precisi e delineati (anche se può essere prorogabile): all’inizio dell’occupazione e alla fine viene redatto un verbale di consistenza (iniziale e finale) volto a verificare lo stato di conservazione dell’immobile (terreno) prima e dopo il cantiere di scavo.
Art. 89
Non è detto che il Ministero debba eseguire necessariamente le ricerche in prima persona. Con l’istituto della concessione di scavo affida a terzi, solitamente Istituti universitari, ma in ogni caso a soggetti pubblici o privati, l’esecuzione di ricerche archeologiche emettendo ugualmente il decreto di occupazione temporanea. Naturalmente il concessionario deve rispettare tutte le prescrizioni imposte dal ministero (Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio); in caso contrario la concessione può essere revocata. La revoca può avvenire anche quando il Ministero voglia sostituirsi al concessionario nell’esecuzione delle opere: in tal caso gli rimborsa le spese per le opere già eseguite, con un importo stabilito dal Ministero stesso. Se al concessionario l’importo non sta bene, viene nominato un perito tecnico dal tribunale. La concessione può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove si eseguono i lavori.
Il Ministero può consentire che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte presso la Regione o altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, purché l’ente disponga di una sede consona.
Art. 90
L’articola regola il caso del rinvenimento fortuito. Può succedere che qualcuno scopra per caso cose mobili o immobili di interesse archeologico. In tal caso deve fare denuncia entro 24 ore al Soprintendente, che informa i Carabinieri del Nucleo Tutela, al Sindaco oppure all’autorità di pubblica sicurezza e deve provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole preferibilmente nel luogo e nelle condizioni in cui le ha rinvenute. Naturalmente, se si tratta di cose mobili che non si possano preservare altrimenti, lo scopritore fortuito ha facoltà di rimuoverle per garantirne la sicurezza e le spese sostenute sono rimborsate dal Ministero.
Art. 91
L’articolo ribadisce che le cose scoperte fortuitamente o in seguito a ricerche archeologiche nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono allo Stato, ascritti al demanio se beni immobili, al patrimonio indisponibile se mobili.
Art. 92
L’articolo disciplina il premio per i ritrovamenti (premio di rinvenimento): questo non può essere superiore al quarto del valore delle cose ritrovate e può essere corrisposto:
a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell’attività di ricerca, di cui all’articolo 89, qualora l’attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90.
2. Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
Art. 93
Il Ministero corrisponde il premio di rinvenimento di cui all’art. 92 dopo aver fatto una stima delle cose ritrovate. In corso di stima, all’avente diritto è corrisposto un acconto del premio non superiore a un quinto del valore, determinato provvisoriamente, delle cose ritrovate. L’accettazione dell’acconto non implica necessariamente l’accettazione della stima definitiva. Infatti se l’avente titolo non accetta la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo scelto concordemente dalle parti. Come anche in altri casi visti fin qui, se il terzo non vuole o non può accettare, l’incarico è affidato a un altro dal presidente del tribunale del luogo in cui sono state trovate le cose. Come negli altri casi, la determinazione del terzo può essere impugnata in caso di errore o di manifesta iniquità.
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale
Solo un articolo è dedicato dal Codice all’archeologia subacquea, o meglio alla protezione del patrimonio culturale sommerso.
Art. 94

Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa 12 miglia marine a partire dal limite esterno delle acque territoriali sono tutelate dalle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. I principi fondamentali della Convenzione sono i seguenti:
1) l’obbligo per le parti di preservare il patrimonio culturale subacqueo nell’interesse dell’umanità e di adottare misure conseguenti;
2) la conservazione in situ del patrimonio culturale subacqueo come opzione prioritaria prima di autorizzare o intraprendere qualsiasi intervento su di esso;
3) il divieto di sfruttamento del patrimonio culturale subacqueo a fini commerciali.
Chiunque si occupa di beni culturali subacquei deve tener conto, poi, di 36 regole tecniche che riguardano ogni fase della ricerca o del ritrovamento, dalla conservazione in situ alla custodia, alla gestione, alla valorizzazione e pubblicazione delle notizie relative.
Un pensiero su “Mattonelle di Diritto dei Beni Culturali: Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Parte Seconda, Titolo Primo, Capo Sesto – Ritrovamenti e scoperte – Sezione I”