Mattonelle di Diritto dei Beni Culturali: Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Titolo II Tutela. Capo VII. Espropriazione

L’espropriazione di beni culturali

Già nella legge 25/06/1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità, il neonato Regno d’Italia anticipava le successive leggi di tutela consentendo allo Stato e agli enti territoriali di procedere all’espropriazione di monumenti storici e antichi per scopi conservativi, se i privati proprietari non fossero stati in grado di curarne la manutenzione e la conservazione.

Per dirla in linguaggio giuridico, l’espropriazione è un trasferimento coattivo di un bene dalla sfera giuridica del proprietario a quella di un altro soggetto in funzione di un interesse generale. Cosa sia l’interesse generale lo spiega questo schema:

L’interesse generale alla base del potere espropriativo (schema tratto da qui)

Di solito vanno soggetti ad espropriazione terreni e beni immobili per consentire l’esecuzione di opere pubbliche come strade, ferrovie, aeroporti. Si tratta sempre di espropriazioni per pubblica utilità. Anche per i beni culturali è previsto un istituto simile, che ha come caratteristica sempre la pubblica utilità.

L’espropriazione per salvaguardare i monumenti e per incrementare il patrimonio nazionale si ritrova nel Codice agli articoli da 95 a 100. Si tratta di un istituto che, in tutto e per tutto come nell’espropriazione per pubblica utilità, incide profondamente sulla proprietà privata, anche se al privato viene lasciato un equo indennizzo. All’espropriazione si ricorre, comunque, solo quando non vi siano altre alternative e dopo aver valutato attentamente tutti gli interessi in gioco.

Vediamo come si sviluppa nel Codice l’espropriazione:

Art. 95

Il Ministero, nella figura della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio può espropriare per causa di pubblica utilità beni culturali mobili e immobili:

quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.

Il Ministero può autorizzare all’espropriazione le regioni, altri enti territoriali e ogni altro ente pubblico che ne faccia richiesta; in tal caso dichiara la pubblica utilità dell’espropriazione, ma rimette il procedimento in mano all’ente interessato. Se il Ministero dispone l’espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, cura direttamente il relativo procedimento.

Art. 96

L’articolo parla dell’espropriazione per fini strumentali: quali siano lo chiarisce in un unico comma:

Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.

In sostanza si tratta di espropriazione ai fini della tutela indiretta, tuttavia per quanto le due cose, espropriazione a fini strumentali e tutela indiretta, siano molto simili, è solo con l’espropriazione che l’immobile passa di titolarità, mentre nel caso della tutela indiretta il privato proprietario continua a disporre del bene, anche se con limitazioni.

Art. 97

Il Ministero, nella figura della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, può espropriare immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose di cui all’art.10.

ATTENZIONE: l’espropriazione per ricerche archeologiche è cosa ben diversa dall’occupazione temporanea per ricerche archeologiche: in quest’ultimo caso infatti la proprietà rimane sempre in capo al proprietario originale, che riceve un’indennizzo calcolato sul periodo di occupazione del suo immobile; nel caso di espropriazione, è proprio la proprietà ad essere trasferita dal proprietario originale allo Stato o ad altro soggetto pubblico (o privato senza fine di lucro) che ne faccia richiesta.

Art. 98

Condizione imprescindibile per poter esercitare l’espropriazione è la dichiarazione di pubblica utilità. Essa è dichiarata con decreto ministeriale. Nel caso di espropriazione per fini strumentali e per ricerche archeologiche, l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 99-100

L’articolo 99 tratta dell’indennità: essa consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all’interno dello Stato. Il suo pagamento si effettua secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di pubblica utilità. Ad esse rimanda l’articolo 100, col rinvio a norme generali in materia di espropriazione di pubblica utilità.

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