Abbiamo visto negli scorsi post che la tutela dei Beni Culturali e la valorizzazione sono i due aspetti fondamentali su cui insiste lo Stato in materia di Beni Culturali, in quanto il fine ultimo è la fruizione, ovvero la restituzione ai cittadini del proprio patrimonio culturale. Abbiamo visto che la tutela si estrinseca, nella pratica, nelle attività di protezione e conservazione, e che, dal punto di vista amministrativo, essa si esercita attraverso i procedimenti di verifica dell’interesse culturale (se su cose di appartenenza pubblica) e di dichiarazione dell’interesse culturale (se su cose di appartenenza privata). Dal punto di vista amministrativo, però, la tutela si esercita anche attraverso il meccanismo della tutela indiretta.
In cosa consiste?
Siamo nell’ambito dei beni culturali immobili. La tutela indiretta consiste nel mettere sotto vincolo non solo questi beni, ma anche palazzi, vie, piazze, giardini e quant’altro che, con la loro presenza ormai stratificata nel tessuto urbano o non urbano, costituiscono un insieme omogeneo che non va modificato, perché altrimenti andrebbe a detrimento del bene tutelato. Il meccanismo della tutela indiretta, per esempio, serve a conservare condizioni di luce, prospettiva, ambiente, decoro. In sostanza, se ho un edificio che gravita intorno ad un bene culturale immobile, e questo edificio viene sottoposto a tutela indiretta, non posso né alzarlo di un piano, né abbatterlo, perché altrimenti altererei le condizioni di luce, di visibilità, cambierei l’assetto dell’ambiente circostante l’edificio sottoposto a vincolo.
Il concetto è importante e dimostra una certa sensibilità: non è tutelato solo l’oggetto in sé, il bene immobile, ma ciò che gli gravita intorno, perché si è consapevoli che il bene in sé non è un fungo in mezzo al nulla, ma si pone nel paesaggio (urbano o meno) e ne è parte integrante. Va tutelata la cornice ambientale del bene culturale: in una parola il contesto.
È l’articolo 45 del Codice 42/2004 che introduce il concetto di tutela indiretta nella Sezione III della Parte II dedicata ad “altre forme di protezione”.
Il comma 1 in particolare recita:
Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
Trattandosi di una prescrizione che va oltre il singolo immobile di interesse culturale, per allargarsi al contesto circostante, le prescrizioni, che sono immediatamente precettive, sono recepite dagli Enti pubblici territoriali (Regione, Provincia, Comune o Città metropolitana) nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
Il procedimento
Dal punto di vista amministrativo (artt. 46 e 47), il Soprintendente avvia il procedimento di tutela indiretta, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore del bene. La prassi segue quella prevista dalla Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo. Nella comunicazione di avvio del procedimento è ovviamente individuato l’immobile, o complesso di immobili, cui si vogliono attuare le misure di tutela indiretta, indicandone le prescrizioni. A partire da questa comunicazione l’oggetto della tutela indiretta viene già posto in via cautelare sotto tutela, il che vuol dire che sono già valide le prescrizioni anche se il procedimento non è ancora concluso. Questa prassi serve a far sì che nell’intervallo di tempo tra l’avvio e la conclusione del procedimento, l’edificio o complesso di edifici non possa essere modificato, sì da vanificare la tutela indiretta e, cosa ancor più grave, da danneggiare il contesto. Una volta che il provvedimento è approvato, esso viene trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti dei futuri proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti a tutela indiretta, così che non vengano a cadere le prescrizioni. Quest’ultimo aspetto è in linea con le analoghe disposizioni nel caso di beni di interesse culturale: non mutano le condizioni di interesse culturale (a seguito di verifica o di dichiarazione) se i beni cambiano proprietario, possessore o detentore. Nel caso dei beni pubblici possono essere oggetto di trasferimento tra ministero, enti territoriali, senza che venga meno il carattere di bene di interesse culturale. Idem per i beni di proprietà privata, che per essere alienati necessitano, tra l’altro, dell’autorizzazione del Ministero.
Contro il provvedimento di tutela indiretta si può fare ricorso amministrativo per motivi di legittimità e di merito, come anche nel caso della Dichiarazione di interesse culturale.
2 pensieri su “Mattonelle di Diritto dei Beni Culturali: la tutela indiretta”