Mattonelle di Diritto dei Beni Culturali: Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Parte Seconda, Titolo Primo, Capo Terzo: protezione e conservazione. Sezione II

Misure di conservazione

La Sezione II del Capo III del Codice è dedicata alla Conservazione. Quest’istituto era già stato richiamato dal Codice fin dall’articolo 1 ai commi 3, 4, 5: la conservazione di fatto è una delle misure che sia lo Stato che gli Enti Territoriali, che gli altri soggetti pubblici e i privati devono osservare e sono tenuti a garantire. Dunque è una condizione essenziale della tutela. Che cos’è nello specifico?

Art. 29

Cosa sia la Conservazione viene spiegato all’art. 29: la definizione che viene fornita è “pratica”, nel senso che si dice che essa è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro:

Articolo 29, commi 1, 2, 3 e 4 del Codice 42/2004

Della Conservazione ho trattato diffusamente in questo post. L’art. 29 oltre a dare le definizioni come da immagine di cui sopra, si occupa dei profili di competenza dei restauratori. Questi saranno poi definiti meglio nella L. 7/2013 (Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali).

Stabilito in cosa consiste la conservazione, il codice passa a parlare di obblighi conservativi e interventi conservativi sui beni culturali. Entriamo nello specifico della pratica della tutela.

Art. 30

Lo Stato e gli enti territoriali, nonché i privati proprietari, possessori o detentori, hanno obblighi conservativi nei confronti dei bbcc di loro pertinenza. Nello specifico, lo Stato, le regioni, gli enti territoriali e gli enti pubblici hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei bbcc di loro appartenenza (co.1), mentre i privati proprietari, possessori o detentori, sono tenuti a garantirne la conservazione.

Credits: Archivitaliani.it

Il comma 4 dell’articolo specifica gli obblighi conservativi nei confronti degli archivi: essi vanno conservati nella loro organicità e ordinati in tal senso e devono essere inventariati. Ciò vale per gli archivi pubblici che trattano di documenti esauriti da oltre 40 anni e per gli archivi privati dichiarati di interesse culturale ex art. 13.

Art. 31

Se il proprietario ravvisa la necessità di compiere restauri o altri interventi conservativi lo può fare, previa autorizzazione ex. art. 21. Si tratta in questo caso di interventi conservativi volontari. Se l’interessato lo richiede, il soprintendente in sede di autorizzazione può pronunciarsi sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali. L’ammissione a tali contributi è poi disposta dalla Direzione Generale competente, come previsto da ultimo dal DPCM 171/2014 relativo all’ordinamento del MiBACT.

Artt. 32, 33, 34

Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore, di intervenire in modo da assicurare la conservazione dei beni culturali di sua proprietà. Si parla a tal proposito di interventi conservativi imposti.

All’articolo 33 viene illustrata la procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti. Si tratta in tutto e per tutto di un procedimento amministrativo che segue i dettami della L. 241/1990: il soprintendente redige innanzitutto una relazione tecnica in cui illustra la necessità degli interventi da eseguire. Tale relazione viene inviata al proprietario (possessore o detentore) insieme alla comunicazione dell’avvio di procedimento. Il proprietario ha tempo 30 giorni per fornire le sue osservazioni. Se il Soprintendente non ritiene necessaria l’esecuzione diretta degli interventi, incarica il proprietario di fornire un progetto esecutivo che sia conforme alla relazione tecnica. Tale progetto è approvato con prescrizioni eventuali dal Soprintendente e se è relativo a beni immobili è trasmesso al comune/città metropolitana. Se invece il proprietario (co.5) non presenta il progetto, oppure se il progetto viene respinto, il soprintendente procede con l’esecuzione diretta dei lavori.

In caso di urgenza (co.6) il soprintendente adotta immediatamente le misure conservative.

All’articolo 34 si parla di vile pecunia: gli oneri per gli interventi conservativi imposti sono a carico del proprietario; se però i beni interessati sono in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla spesa. In quest’ultimo caso, se le spese sono state sostenute già dal proprietario, il Ministero provvede al rimborso. In caso di esecuzione diretta, il ministero determina la somma da porre a carico del proprietario e ne cura il recupero mediante riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Artt. 35, 36

Nel caso degli interventi conservativi volontari di cui all’art. 31, il ministero può concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario (possessore o detentore), per un ammontare non superiore alla metà. Se gli interventi però sono di particolare rilevanza oppure riguardano beni di uso o godimento pubblico, allora il Ministero può coprire l’intera spesa.

Il contributo, recita l’art. 36, è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

Art. 37

Il Contributo in conto interessi può essere concesso dal Ministero su mutui accordati da istituti di credito ai proprietari per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. Il comma 4 è particolarmente importante perché si riferisce alle opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto l’importante valore artistico su richiesta del proprietario. Di quest’aspetto si occupa in particolare la Direzione Generale Architettura e Arti Contemporanee e Periferie Urbane (v. DPCM 171/2014).

Art. 38

La norma prevista è abbastanza ovvia (ma non troppo): i beni culturali oggetto di interventi conservativi con il concorso alla spesa parziale o totale dello Stato sono resi accessibili al pubblico tramite accordi tra il Ministero e i proprietari. Tali accordi fissano i limiti temporali dell’apertura al pubblico tenendo conto della tipologia degli interventi e del valore artistico e storico dei beni.

 Artt. 39-40

Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei BBCC di proprietà statale anche se in consegna ad altri soggetti; in questo caso il progetto e l’esecuzione dei lavori sono assunti dall’amministrazione che li ha in consegna, previa autorizzazione del Ministero.

L’art. 40 regola gli interventi conservativi sui beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, che si svolgono in base ad accordi con l’ente interessato.

Artt. 41, 42

La norma di cui all’art. 41, così come la seguente, è dedicata agli Archivi. La disciplina sugli archivi segue sue vie particolari, pertanto viene trattata sempre come caso a sé stante. L’art. 41 regola gli obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati nelle amministrazioni statali così come segue:

Il testo dell’Art. 41 Codice 42/2004

All’art. 42 si parla nello specifico di archivi storici di organi costituzionali. Essi sono:

  •  la Presidenza della Repubblica, che conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico;
  • la Camera dei deputati e il Senato, che conservano i loro atti presso il proprio archivio storico;
  • la Corte Costituzionale, che conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico;
  • la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico.

Art. 43

La custodia coattiva è una soluzione che il Ministero può attuare nei confronti di beni mobili per assicurarne la sicurezza o la conservazione. Allo stesso articolo è regolato il deposito coattivo di sezioni separate di archivio negli archivi di Stato competenti, su proposta del Soprintendente archivistico.

Art. 44

Il comodato è un istituto in base al quale i privati proprietari (possessori o detentori) di beni culturali mobili possono consegnare ai luoghi della cultura di riferimento, archivi se beni archivistici, biblioteche se beni librari, musei negli altri casi, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruibilità da parte del pubblico, in caso di beni di particolare pregio, oppure se si tratta di integrazioni significative di raccolte pubbliche. Il comodato ha validità 5 anni e può essere rinnovato, tacitamente, una volta. I beni affidati così allo stato, sono protetti da idonea copertura assicurativa.

Nel caso siano enti pubblici a consegnare propri beni culturali mobili, si parla di deposito e non più di comodato. Le spese di custodia sono a carico dell’ente depositante, a meno che il particolare pregio dei beni depositati non faccia sì che sia il Ministero stesso a farsi carico delle spese.

A proposito di deposito… 😉

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