Gli articoli dal 20 al 52 del Codice 42/2004 trattano delle misure di protezione, delle misure di conservazione e di altre forme di protezione secondo il seguente schema:

In questo post trattiamo intanto della Sezione I, dedicata alle misure di protezione.
Art. 20
Gli interventi vietati sui beni culturali si indovinano facilmente: è vietato distruggere, deteriorare o danneggiare, adibire ad usi non compatibili con il carattere storico o artistico o tali da arrecare danno alla loro conservazione. Per quanto riguarda gli archivi, è vietato smembrarli. Si tratta, dunque, di indicazioni tutto sommato ovvie: non ci vuole un genio per capire che non si può distruggere o danneggiare un bene culturale o non si può smembrare un archivio, qualora si tratti di beni culturali riconosciuti come tali.
Art. 21
Esistono alcune tipologie di interventi sui beni culturali che si possono operare, purché sia concessa preventiva autorizzazione. Si tratta, secondo l’art. 21 di rimozione, demolizione; spostamento anche temporaneo; smembramento di serie e raccolte; scarto di documenti di archivi pubblici e privati (ove sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale) e scarto di materiale bibligrafico delle biblioteche sia pubbliche che private (ove sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale); il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici (e privati ove sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale).
Lo spostamento di beni culturali dipendente dal mutamento di dimora del proprietario/possessore/detentore è denunciato al soprintendente, il quale prescrive le misure necessarie per la conservazione nella delicata fase dello spostamento.
In ogni caso l’esecuzione di lavori di qualsiasi tipo sui beni culturali è soggetta all’autorizzazione del soprintendente; il mutamento di destinazione d’uso di un bene cultuale è comunicato al soprintendente perché non si corra il rischio che esso venga destinato ad un uso non compatibile con il proprio carattere storico o artistico.
Art. 22
Per gli interventi di edilizia sia pubblica che privata su beni culturali è previsto l’avvio di un procedimento di autorizzazione. Tale autorizzazione va rilasciata entro 120 giorni, a meno che la Soprintendenza, che è l’organo preposto al suo rilascio, non chieda chiarimenti o integrazioni, nel qual caso il termine è sospeso fino all’acquisizione di tutta la documentazione necessaria. Importante il fatto che in caso di silenzio da parte dell’Amministrazione, chi richiede l’autorizzazione può intimare l’Amministrazione a provvedere. In ogni caso non vale per gli atti e i procedimenti relativi a beni culturali e paesaggistici il silenzio-assenso.
Art. 23
Riguarda le procedure edilizie semplificate per interventi di edilizia che abbiano già avuto l’autorizzazione e per i quali è necessaria la denuncia di inizio attività.
Art. 24
Tratta degli interventi edilizi su beni culturali di proprietà pubblica. In questo caso il Ministero può ricorrere ad accordi e intese con gli enti pubblici di volta in volta interessati. Si tratta di forme di collaborazione tra amministrazioni auspicate già nella Legge sul Procedimento Amministrativo 241/1990.
Art. 25
Quest’articolo regola la Conferenza di servizi. Di cosa si tratta lo riassumo brevemente qui:
Possono capitare lavori o opere incidenti su beni culturali che interessino anche altre amministrazioni oltre alle soprintendenze. In questi casi si ricorre pertanto alla conferenza di servizi. Se in sede di conferenza di servizi il soprintendente esprime assenso, tale assenso equivale all’autorizzazione di cui all’art.21.
Art. 26
Cosa diversa dalla conferenza di servizi è la VIA, Valutazione di impatto ambientale. Essa può riguardare sì più amministrazioni, ma è relativa a progetti che possono avere un forte impatto sull’ambiente: costruzione di reti di trasporti e strade, di porti, di impianti ad alto potenziale inquinante come gasdotti e centrali idroelettriche. Nella Valutazione di Impatto Ambientale confluiscono sia le esigenze della tutela dei beni culturali che della tutela dei beni ambientali. Se dall’esame del progetto il Ministero verifica che esso non è compatibile con le esigenze di tutela, esso si pronuncia negativamente e la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera chiusa negativamente.
Artt. 27 e 28
L’art.27 indica che nei casi di assoluta urgenza si possono eseguire interventi provvisori sui beni culturali indispensabili per proteggerli, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza.
L’art. 28, intitolato “misure cautelari e preventive” dispone che il soprintendente possa ordinare la sospensione di interventi iniziati in difformità da quanto prescritto dagli articoli precedenti in materia di autorizzazione.
L’art.28 è importante ai fini dell’archeologia preventiva. Dispone infatti, al comma 4, che
in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13, il soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.
Questa è la base su cui si fonda l’art.25 del Nuovo Codice degli Appalti, D. Lgs. 50/2016, dedicato proprio all’archeologia preventiva.